1. L'agente di polizia privata addetto alla tutela, nell'esercizio delle proprie funzioni, tutela l'incolumità della persona cui è destinato per servizio.
2. Ai fini del presente articolo per attività di tutela si intende:
a) l'accompagnamento della persona soggetta alla tutela in tutti i luoghi frequentati dalla stessa;
b) la messa in atto di tutte le misure idonee al fine di preservare l'incolumità psicofisica della persona accompagnata;
c) la consulenza tecnica e legale sulla protezione delle persone.
3. L'agente di polizia privata addetto alla tutela svolge la sua attività senza fare uso di divisa.