Art. 10.
(Agente di polizia privata addetto alla tutela. Svolgimento del servizio e funzioni).

      1. L'agente di polizia privata addetto alla tutela, nell'esercizio delle proprie funzioni, tutela l'incolumità della persona cui è destinato per servizio.
      2. Ai fini del presente articolo per attività di tutela si intende:

          a) l'accompagnamento della persona soggetta alla tutela in tutti i luoghi frequentati dalla stessa;

          b) la messa in atto di tutte le misure idonee al fine di preservare l'incolumità psicofisica della persona accompagnata;

          c) la consulenza tecnica e legale sulla protezione delle persone.

      3. L'agente di polizia privata addetto alla tutela svolge la sua attività senza fare uso di divisa.